VI OFFRE UN AIUTO FISCALE RIPORTANDO QUI DI SEGUITO LE 

SCADENZE PREVISTE PER I MODELLI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE

PRESENTAZIONE CARTACEA tramite banche o uffici postali, da parte dei soggetti non obbligati alla presentazione in via telematica

PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA diretta dei contribuenti via Entratel o via Internet (*) o tramite gli intermediari abilitati (**)

VERSAMENTO

Unico 2001 - Persone fisiche

31 luglio

31 ottobre

Entro il 20 giugno senza interessi; Entro il 20 luglio con interessi dello 0,40%

Unico 2001 - Società di persone ed equiparate

31 luglio

31 ottobre

Unico 2001 - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati

NON PREVISTA

Se il termine scade - fino al 31 ottobre: entro il 31 ottobre - dopo il 31 ottobre: entro 2 mesi dall'approvazione del bilancio o del rendiconto, per i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto; ovvero: entro 7 mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio o rendiconto

Se il termine di presentazione tramite le banche o gli uffici postali (anche per i soggetti tenuti alla presentazione solo in via telematica) scade entro il 20 luglio: il versamento è effettuato entro il 20 giugno senza interessi, ovvero entro il 20 luglio con interessi dello 0,40%. Se il suddetto termine di presentazione scade dopo il 20 luglio: il versamento è effettuato nei termini ordinari.

Unico 2001 - Società ed enti non residenti, ex art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR Unico 2001 - Enti non commerciali ed equiparati IRAP/2001 dei contribuenti che non presentano la dichiarazione dei redditi (***)

Se il termine scade - fino al 20 luglio: entro il 20 luglio - dopo il 20 luglio: entro 1 mese dall'approvazione del bilancio o del rendiconto, per i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio o del rendiconto; ovvero: entro 6 mesi dalla fine del periodo di imposta, per i soggetti non tenuti all'approvazione del bilancio o rendiconto

IVA/2001 annuale dei contribuenti che non presentano la dichiarazione unificata

31 maggio

20 luglio

16 marzo

770/2001 dei sostituti d'imposta che non presentano la dichiarazione unificata

NON PREVISTA

2 luglio

IVA periodica 2001

NON PREVISTA

MENSILI Gennaio 20 giugno Febbraio 20 giugno Marzo 20 giugno Aprile 20 luglio TRIMESTRALI Gennaio - Febbraio - Marzo 20 luglio

16 febbraio 16 marzo 16 aprile 16 maggio 16 maggio

(*) La trasmissione telematica deve essere effettuata: via Entratel per i soggetti tenuti alla presentazione del Mod. 770 per un numero di soggetti superiore a 20; via Internet per i soggetti non tenuti alla presentazione del Mod. 770, in forma autonoma o unificata, o tenuti a tale adempimento per un numero di soggetti non superiore a 20.
(**) Per intermediari abilitati si intendono le società del gruppo e i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.
(***) I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare il cui periodo d'imposta sia in corso al 31 dicembre 2000 devono utilizzare i modelli di dichiarazione approvati nell'anno 2001.
Invece, i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare il cui periodo d'imposta sia chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2000 devono utilizzare i modelli approvati nell'anno 2000: in tal caso, non rendendosi applicabile il differimento dei termini previsto dal D.P.C.M. 30 aprile 2001, le dichiarazioni sono presentate e i relativi versamenti sono effettuati nei termini ordinari.
Le scadenze possono subire variazioni senza essere aggiornate

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